Art. 2.

      1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, la presente legge riconosce ai cittadini italiani residenti all'estero, che hanno compiuto i sessantacinque anni di età o che sono totalmente e permanentemente inabili al lavoro, il diritto a percepire la pensione sociale prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni.